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Visite Fiscali INPS 2019, il servizio online per le richieste

lentepubblica.it • 20 Marzo 2019

visite-fiscali-inps-2019-servizio-onlineVisite Fiscali INPS 2019: il servizio online per le richieste, riservato ai datori di lavoro privati e alle pubbliche amministrazioni. Ecco come funziona.


Dopo l’approvazione del testo unico del Pubblico Impiego, per i dipendenti dell’Amministrazione Pubblica può essere richiesto all’Inps di controllare la malattia del lavoratore in caso di assenza, attraverso il servizio online ‘Richiesta Visite Mediche di Controllo – Polo unico VMC‘.

Cos’è

Dal 1° settembre 2017 entra in vigore il Polo unico per le visite fiscali che attribuisce all’INPS la competenza esclusiva ad effettuare Visite Mediche di Controllo (VMC) sia su richiesta dei datori di lavoro (pubblici e privati) sia d’ufficio (messaggio 9 agosto 2017, n. 3265).

I datori di lavoro privati e le pubbliche amministrazioni possono richiedere la visita medica di controllo dello stato di salute dei propri dipendenti in malattia attraverso il servizio online dedicato.

A chi è rivolto

Il servizio online di richiesta delle visite mediche di controllo domiciliare e/o ambulatoriale è rivolto ai datori di lavoro pubblici e privati, compresi quelli i cui dipendenti non sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dell’indennità economica di malattia all’Istituto.

Come funziona

Per utilizzare il servizio, è necessario essere in possesso delle credenziali di accesso ed essere dotati della specifica abilitazione. I datori di lavoro, pubblici e privati, dovranno richiedere le credenziali di accesso. Il personale dotato di credenziali deve inoltre essere specificamente abilitato all’utilizzo del servizio per la Richiesta di visita medica di controllo (circolare INPS 16 aprile 2010, n. 60,  circolare INPS 7 settembre 2010, n. 119  e circolare INPS 12 settembre 2011, n. 118).

I datori di lavoro, con personale non ancora abilitato all’utilizzo del servizio, devono presentare presso la struttura INPS territorialmente competente i seguenti documenti:

  • modulo di richiesta, compilato e sottoscritto dallo stesso datore di lavoro privato o dal legale rappresentante (ove il datore di lavoro sia pubblico o organizzato in forma associata o societaria), con allegati copia del documento d’identità del sottoscrittore ed i singoli moduli di richiesta individuale;
  • modulo di richiesta individuale, compilato e firmato da ogni dipendente autorizzato, specificando l’assegnazione del PIN per l’accesso al servizio online “Richiesta visite mediche di controllo”, con allegata la fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore.

La richiesta di visita medica di controllo può essere effettuata per un solo lavoratore e per una sola visita alla volta o in maniera multipla attraverso l’upload di un file in formato XML, secondo lo schema illustrato all’interno della procedura stessa.

Attraverso il servizio online è possibile anche consultare lo stato delle richieste inviate nonché l’esito degli accertamenti medico legali.

Domanda

Tutte le richieste di visita medica di controllo devono essere inoltrate all’INPS esclusivamente attraverso il servizio online.

Viene messo a disposizione dei datori di lavoro pubblici un servizio che consente in automatico di verificare se la pubblica amministrazione rientri o meno tra quelle di competenza del Polo unico, affinché, in caso di esito positivo, alla domanda ed effettuazione di Visite Mediche di Controllo non faccia seguito da parte dell’Istituto la richiesta di rimborso mediante l’emissione di fattura.

In caso di esito negativo, è fatta salva, comunque, la possibilità per la pubblica amministrazione interessata di dichiarare, sotto la propria responsabilità, la propria qualità di datore di lavoro pubblico rientrante nell’ambito di applicazione della normativa sul Polo unico.

Nulla è innovato per le pubbliche amministrazioni non rientranti nella platea dei destinatari della norma e per i datori di lavoro privati che possono continuare a richiedere le Visite Mediche di Controllo nelle consuete modalità procedendo conseguentemente al rimborso delle spese sostenute dall’Istituto.

Qualora il dipendente debba assentarsi (ad esempio per visite specialistiche) dal domicilio indicato per la reperibilità nel certificato telematico di malattia, la pubblica amministrazione provvede tempestivamente ad informare l’INPS mediante i seguenti canali:

  • inviando un’email alla casella medicolegale.nomesede@inps.it;
  • inviando specifica comunicazione al numero di fax indicato dalla struttura territoriale di riferimento;
  • contattando il Contact center.

Documentazione giustificativa

La documentazione giustificativa per le suddette assenze deve essere fornita dal lavoratore pubblico unicamente alla propria pubblica amministrazione, per le valutazioni di competenza.

Anche nei casi di cambio di domicilio di reperibilità del dipendente rispetto a quanto indicato nel certificato telematico di malattia e in attesa di diverse indicazioni ministeriali che verranno tempestivamente comunicate, la pubblica amministrazione è tenuta ad informare immediatamente l’INPS utilizzando i medesimi canali sopra indicati.

Se il lavoratore pubblico non viene trovato al domicilio dal medico fiscale (a seguito di VMC datoriale o disposta dall’Istituto), viene invitato a presentarsi a visita ambulatoriale presso la struttura territoriale INPS di competenza, ai fini della valutazione medico legale.

Sempre nel rispetto della normativa sulla privacy per il trattamento di dati sensibili, sono messi a disposizione del datore di lavoro pubblico anche le informazioni e i giudizi medico legali sulla documentazione sanitaria prodotta a giustificazione dell’assenza a VMC. Invece, la valutazione delle eventuali giustificazioni dell’assenza al domicilio non aventi carattere medico-sanitario è di competenza del datore di lavoro pubblico

Fonte: INPS - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale
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9 Febbraio 2021 15:54

[…] nel documento di rito l’Inps comunica il rilascio di una specifica funzionalità sul Portale online, finalizzata a fornire direttamente al datore di lavoro l’esito delle valutazioni. […]